Art. 1

In vigore dal 10 apr 2025
1.   Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/633, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1167 (17), sulle importazioni di glutammato monosodico attualmente classificato con il codice NC ex 2922 42 00 (codice TARIC 2922 42 00 20) e originario della Repubblica popolare cinese è esteso alle importazioni di glutammato monosodico attualmente classificato con il codice NC ex 2922 42 00 e spedito dalla Malaysia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Malaysia (codice TARIC 2922 42 00 15). 2.   Il dazio esteso è il dazio antidumping del 39,7 % applicabile a «tutte le altre società» della RPC (codice addizionale TARIC A999). 3.   Il dazio esteso a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è riscosso sulle importazioni registrate in conformità all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1976. 4.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2025/698 — Testo vigente | Portale Normativo