Art. 2
Dichiarazione obbligatoria delle caratteristiche essenziali
In vigore dal 9 apr 2025
Dichiarazione obbligatoria delle caratteristiche essenziali
1. Per quanto riguarda i dispositivi di ancoraggio permanenti e i ganci di sicurezza, nella dichiarazione di prestazione all’atto di immettere tali prodotti sul mercato, il fabbricante dichiara le caratteristiche essenziali seguenti:
a)
resistenza meccanica — prova dinamica;
b)
resistenza meccanica — prova del carico di rottura.
2. Se un prodotto comprende un gancio di sicurezza, il fabbricante di tale prodotto dichiara inoltre, nella dichiarazione di prestazione all’atto di immettere tale prodotto sul mercato, la caratteristica essenziale «resistenza meccanica — prova della base del gancio».
Storico versioni
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