Art. 2
In vigore dal 9 apr 2025
Nei cinque anni a decorrere dal 30 aprile 2025 solo la società Luxidum GmbH (8) è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento di cui all’, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga un’autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento ai dati scientifici tutelati a norma dell’ o con il consenso di Luxidum GmbH.
Storico versioni
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