Art. 3
In vigore dal 4 apr 2025
1. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni istituita a norma dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2719.
2. I dati raccolti riguardo ai prodotti immessi in consumo nell’UE non più di 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all’entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.
Storico versioni
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