Art. 1
In vigore dal 2 apr 2025
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 è così modificato:
1)
all’articolo 2 quinquies è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. Anteriormente al 1o aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione i dati statistici relativi allo scambio automatico obbligatorio di informazioni in conformità all’elenco di cui all’allegato XV.»
;
2)
l’allegato IX è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_impl:2025:648:oj#art-1