Art. 1

In vigore dal 2 apr 2025
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 è così modificato: 1) all’articolo 2 quinquies è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4.   Anteriormente al 1o aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione i dati statistici relativi allo scambio automatico obbligatorio di informazioni in conformità all’elenco di cui all’allegato XV.» ; 2) l’allegato IX è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni

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