Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) 2025/202

In vigore dal 31 mar 2025
Modifiche del regolamento (UE) 2025/202 Il regolamento (UE) 2025/202 è così modificato: 1) l’articolo 29 è sostituito dal seguente: «Articolo 29 Squali 1.   Oltre ai divieti di cui agli articoli da 32 a 36 del regolamento (UE) 2017/2107, è vietato praticare la pesca diretta anche di specie di squalo volpe del genere Alopias. 2.   È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali mako (Isurus oxyrinchus) nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N, catturati nell’ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.» ; 2) all’articolo 37 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «5.   Per ciascuno dei pescherecci a cianciolo operanti nella zona della convenzione IATTC e battenti bandiera di uno Stato membro, tale Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione, entro il 1° febbraio, i dati relativi alle catture annue di tonno obeso nella zona della convenzione IATTC nell’anno precedente. La Commissione raccoglie e trasmette tempestivamente tali informazioni al segretariato della IATTC. 6.   I periodi di chiusura di cui al paragrafo 1 sono prorogati per i pescherecci a cianciolo dell’Unione sulla base delle loro catture di tonno obeso seguenti nella zona della convenzione IATTC nell’anno precedente come segue: — per i pescherecci che hanno catturato tra le 1 200 e le 1 499 tonnellate, il periodo di chiusura è prorogato di 10 giorni; — per i pescherecci che hanno catturato tra le 1 500 e le 1 799 tonnellate, il periodo di chiusura è prorogato di 13 giorni; — per i pescherecci che hanno catturato tra le 1 800 e le 2 099 tonnellate, il periodo di chiusura è prorogato di 16 giorni; — per i pescherecci che hanno catturato tra le 2 100 e le 2 399 tonnellate, il periodo di chiusura è prorogato di 19 giorni; e — per i pescherecci che hanno catturato almeno 2 400 tonnellate di tonno obeso, il periodo di chiusura è prorogato di 22 giorni. Le proroghe dei periodi di chiusura di cui al primo comma si applicano come segue: — per il periodo di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), i giorni aggiuntivi sono aggiunti prima dell’inizio di tale periodo di chiusura; e — per il periodo di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera b), i giorni aggiuntivi sono aggiunti dopo la fine di tale periodo di chiusura. Per ciascuno di tali pescherecci interessati, lo Stato membro di bandiera interessato informa la Commissione delle proroghe dei periodi di chiusura contestualmente alla comunicazione alla Commissione del periodo di chiusura prescelto a norma del paragrafo 2.» ; 3) all’articolo 63 è inserita la lettera seguente: «h bis) l’articolo 29, paragrafo 2, si applica dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile una modifica del regolamento (UE) 2017/2107 che introduce il divieto di tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali mako (Isurus oxyrinchus) nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N, catturati nell’ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT;» ; 4) l’allegato IA, parte B, e gli allegati ID, IH e VI sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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