Art. 1
In vigore dal 31 mar 2025
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2882 è così modificato:
1)
all’, «31 marzo 2025» è sostituito da «14 aprile 2025»;
2)
all’, «31 marzo 2025» è sostituito da «14 aprile 2025».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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