Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 31 mar 2025
Misure transitorie 1.   Gli additivi per mangimi olio essenziale di geranio rosa ottenuto da Pelargonium graveolens L’Hér., olio essenziale di eucalipto ottenuto da Eucalyptus globulus Labill. e olio essenziale di citronella ottenuto da Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) Will. Watson, autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE, e le premiscele contenenti tali additivi, prodotti ed etichettati prima del 21 ottobre 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 21 aprile 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi specificati al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 21 aprile 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 21 aprile 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare. 3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi specificati al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 21 aprile 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 21 aprile 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
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