Art. 7

Certificati esistenti, corsi di aggiornamento o processi di valutazione

In vigore dal 28 mar 2025
Certificati esistenti, corsi di aggiornamento o processi di valutazione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i corsi di aggiornamento o i processi di valutazione di cui all’articolo 10, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/573 dimostrino che le persone fisiche certificate sono in possesso delle conoscenze e competenze teoriche e pratiche di cui all’allegato I del presente regolamento. 2.   Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/573 gli Stati membri provvedono affinché i titolari di certificati esistenti a norma dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione siano autorizzati a continuare ad avvalersene solo se aggiornano le loro conoscenze e competenze conseguendo il livello richiesto per il certificato di cui all’ del presente regolamento, specificato nell’allegato I.
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Certificati esistenti, corsi di aggiornamento o processi di valutazione (Art. 7 Regolamento (UE) 2025/627) — Testo vigente | Portale Normativo