Art. 4

Organismo di certificazione

In vigore dal 28 mar 2025
Organismo di certificazione 1.   Gli Stati membri specificano nel diritto nazionale o designano la o le autorità competenti a designare l’organismo di certificazione autorizzato a rilasciare certificati alle persone fisiche coinvolte nelle attività di cui all’. L’organismo di certificazione è indipendente e imparziale nello svolgimento dei suoi compiti. 2.   L’organismo di certificazione istituisce e applica le procedure per il rilascio, la sospensione e la revoca dei certificati. 3.   L’organismo di certificazione tiene un registro che consente di verificare la situazione di una persona fisica certificata. Il registro dimostra il corretto svolgimento del processo di certificazione. Il registro è conservato per almeno cinque anni.
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Organismo di certificazione (Art. 4 Regolamento (UE) 2025/623) — Testo vigente | Portale Normativo