Art. 2
In vigore dal 25 mar 2025
Per un periodo transitorio che termina il 19 febbraio 2026, l'uso di certificati sanitari, certificati ufficiali, certificati sanitari/ufficiali o attestati privati rilasciati conformemente ai modelli di cui agli allegati III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a tale regolamento di esecuzione dal presente regolamento, continua a essere autorizzato per l'ingresso nell'Unione o il transito attraverso l'Unione verso un paese terzo di partite di determinate categorie di animali e merci di cui agli articoli da 8 a 30 bis e all'articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, a condizione che tali certificati o attestati siano stati rilasciati entro il 19 novembre 2025.
Storico versioni
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