Art. 2
In vigore dal 25 mar 2025
Per un periodo transitorio che termina l'12 febbraio 2026, continua a essere autorizzato, per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale, l'uso di certificati sanitari o di certificati sanitari/ufficiali rilasciati conformemente ai modelli di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a tale regolamento di esecuzione dal presente regolamento, a condizione che i certificati in questione siano stati rilasciati entro l'12 novembre 2025.
Storico versioni
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