Art. 1

In vigore dal 24 mar 2025
Il regolamento (UE) 2019/159 è così modificato: 1) l', paragrafo 4, è così modificato: "4.   I prelievi effettuati in relazione a ciascun contingente trimestrale sono interrotti il ventesimo giorno lavorativo della Commissione successivo alla fine del periodo trimestrale. Al termine di ciascun trimestre, i saldi non utilizzati del contingente tariffario vengono automaticamente trasferiti al trimestre successivo per ciascuna delle categorie di prodotti interessate, ad eccezione delle categorie di prodotti 1A, 2, 4A, 5, 6, 7, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24 e 25B. Il saldo non utilizzato al termine dell'ultimo trimestre di ogni anno di applicazione del contingente tariffario definitivo non viene trasferito." ; 2) l', paragrafo 5, è così modificato: "5.   Se il contingente tariffario pertinente di cui al paragrafo 2 viene esaurito per un paese specifico, le importazioni da tale paese per alcune categorie di prodotti possono essere effettuate nel contesto della parte residua del contingente tariffario per la medesima categoria di prodotti. Questa disposizione si applica soltanto durante l'ultimo trimestre di ciascun anno di applicazione del contingente tariffario definitivo. Per le categorie di prodotti 1A, 2, 3B, 4A, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25B e 26 non sarà consentito alcun ulteriore accesso alla parte residua del contingente tariffario. Per le categorie di prodotti 1B, 3A, 9, 10, 12, 27 e 28 sarà consentito solo l'accesso a un volume specifico nell'ambito del volume del contingente tariffario inizialmente disponibile nell'ultimo trimestre. Nella categoria di prodotti 4B nessun paese esportatore può utilizzare, da solo, più del 30 % del volume del contingente tariffario residuo inizialmente disponibile nell'ultimo trimestre di ogni anno di applicazione delle misure." ; 3) l', paragrafo 7, è così modificato: "7.   Ai paesi che importano attraverso il contingente "Altri paesi" è applicabile un volume massimo di importazioni che per le categorie 1A e 2 è pari al 13 %, per le categorie 16 e 17 è pari al 15 %, per le categorie 4B, 6, 7 e 13 è pari al 20 %, per le categorie 4A, 5 e 14 è pari al 25 %, per le categorie 3B, 20, 21, 25B e 26 è pari al 30 % per paese del contingente in franchigia doganale disponibile all'inizio del trimestre di cui all'allegato IV.1 del presente regolamento. Il volume massimo di importazioni si applica ai paesi che non dispongono di un contingente specifico per paese ed è applicabile in tutti i trimestri." ; 4) l'allegato III.2 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento; 5) l'allegato IV è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
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