Art. 5
Modifiche sostanziali degli accordi di subappalto dei servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti o parti significative di esse
In vigore dal 24 mar 2025
Modifiche sostanziali degli accordi di subappalto dei servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti o parti significative di esse
1. L’accordo contrattuale prevede che il fornitore terzo di servizi TIC informi l’entità finanziaria in merito a qualsiasi modifica sostanziale che intende apportare ai propri accordi di subappalto in tempo utile per consentire all’entità finanziaria di valutare:
a)
l’impatto sui rischi cui è o potrebbe essere esposta;
b)
se tali modifiche sostanziali possano incidere sulla capacità del fornitore terzo di servizi TIC di adempiere ai propri obblighi contrattuali nei confronti dell’entità finanziaria.
2. L’accordo contrattuale prevede un ragionevole termine di preavviso entro il quale l’entità finanziaria deve approvare le modifiche o opporvisi.
3. Il fornitore terzo di servizi TIC attua le modifiche sostanziali ai propri accordi di subappalto solo dopo che l’entità finanziaria ha approvato le modifiche o non vi si è opposta entro la scadenza del termine di preavviso.
4. Se ritiene che le modifiche sostanziali di cui al paragrafo 1 superino la propria tolleranza al rischio, prima della scadenza del termine di preavviso l’entità finanziaria:
a)
ne informa il fornitore terzo di servizi TIC;
b)
si oppone alle modifiche e chiede di apportare variazioni a tali modifiche prima della loro attuazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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