Art. 1
In vigore dal 19 mar 2025
Nell’allegato VII, parte IV, del regolamento delegato (UE) 2018/273, la sezione A è sostituita dalla seguente:
«A.
Elenco dei paesi terzi di cui all’articolo 21, lettera b):
—
Australia
—
Canada
—
Cile
—
Nuova Zelanda.».
Storico versioni
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