Art. 1

In vigore dal 19 mar 2025
Nell’allegato VII, parte IV, del regolamento delegato (UE) 2018/273, la sezione A è sostituita dalla seguente: «A. Elenco dei paesi terzi di cui all’articolo 21, lettera b): — Australia — Canada — Cile — Nuova Zelanda.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:1124:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 2025/1124 — Testo vigente | Portale Normativo