Art. 1

In vigore dal 17 mar 2025
Il regolamento delegato (UE) 2024/857 è così rettificato: 1) l’ è così rettificato: a) (non riguarda la versione italiana); b) i punti 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti: «(13) «deposito non vincolato stabile», la parte del deposito non vincolato che probabilmente rimarrà inutilizzata in base ai tassi di interesse in vigore al momento di applicare la metodologia standardizzata per l’assegnazione dei flussi di cassa con riprezzamento del nozionale; (14) «tasso di trasmissione» (pass-through), la percentuale di variazione del tasso di interesse di mercato che un ente assegna a un deposito per mantenere lo stesso livello di depositi stabili in base ai tassi di interesse in vigore al momento di applicare la metodologia standardizzata per l’assegnazione dei flussi di cassa con riprezzamento del nozionale;»; 2) all’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Gli enti stimano tale tasso medio di rimborso anticipato separatamente per ciascun portafoglio di posizioni omogenee esterne al portafoglio di negoziazione e nell’ambito della struttura per scadenza in vigore dei tassi di interesse sulla base di tutte le osservazioni interne disponibili.»; 3) (non riguarda la versione italiana); 4) all’articolo 10, paragrafo 4, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Gli enti stimano il tasso di riferimento cumulativo per il riscatto dei depositi a termine separatamente per ciascun portafoglio di prodotti omogenei denominati in una data valuta e nell’ambito della struttura per scadenza in vigore dei tassi di interesse sulla base di tutte le osservazioni interne disponibili.»; 5) (non riguarda la versione italiana); 6) (non riguarda la versione italiana).
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Art. 1 Regolamento (UE) 2025/1275 — Testo vigente | Portale Normativo