Art. 1

In vigore dal 14 mar 2025
1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di carbonato di bario con un tenore di stronzio superiore allo 0,07 % in peso e un tenore di zolfo superiore allo 0,0015 % in peso, in polvere, in forma pressata granulare o calcinata granulare, attualmente classificato con il codice NC ex 2836 60 00 (codice TARIC 2836 60 00 10) e originario della Repubblica popolare cinese o dell'India. 2.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:482:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 2025/482 — Testo vigente | Portale Normativo