Art. 80
Obiettivo e struttura del sistema REX per gli Stati membri
In vigore dal 13 mar 2025
Obiettivo e struttura del sistema REX per gli Stati membri
1. Il sistema degli esportatori registrati («sistema REX») per gli Stati membri consente alle autorità doganali degli Stati membri di registrare gli operatori economici stabiliti nell’Unione al fine di dichiarare l’origine preferenziale delle merci, nonché di gestire tali registrazioni, ossia le modifiche e le revoche delle registrazioni, la cancellazione delle revoche e la comunicazione delle registrazioni.
2. Il sistema REX per gli Stati membri consiste dei seguenti componenti comuni:
a)
un portale specifico dell’UE destinato agli operatori per il sistema REX per gli Stati membri;
b)
un sistema REX centrale per gli Stati membri.
3. Gli Stati membri possono sviluppare i seguenti componenti nazionali:
a)
un portale nazionale per gli operatori;
b)
un sistema nazionale degli esportatori registrati («sistema REX nazionale»).
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