Art. 76
Autenticazione e accesso al CCI
In vigore dal 13 mar 2025
Autenticazione e accesso al CCI
1. Gli operatori economici hanno unicamente accesso ai sistemi CCI nazionali attraverso un portale nazionale per gli operatori sviluppato dagli Stati membri. L’autenticazione e la verifica dell’accesso sono stabilite dagli Stati membri.
2. L’autenticazione e la verifica dell’accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell’accesso ai componenti comuni del sistema CCI sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
3. L’autenticazione e la verifica dell’accesso del personale della Commissione ai fini dell’accesso ai componenti comuni del sistema CCI sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.
Storico versioni
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