Art. 64

Transizione informatica

In vigore dal 13 mar 2025
Transizione informatica 1.   Durante il periodo di transizione dell’NCTS stabilito nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 la Commissione fornisce agli Stati membri componenti comuni supplementari, norme transitorie e meccanismi di sostegno per creare un ambiente operativo in cui gli Stati membri che non hanno ancora utilizzato il nuovo sistema NCTS possano continuare temporaneamente a interagire con i sistemi degli Stati membri che lo hanno già introdotto. 2.   La Commissione offre un componente comune sotto forma di convertitore centrale per lo scambio di messaggi mediante la rete comune di comunicazione. Uno Stato membro può decidere di applicare il convertitore a livello nazionale. 3.   In caso di connettività graduale degli operatori economici e di altre persone, uno Stato membro può offrire un convertitore nazionale per lo scambio di messaggi tra l’operatore economico e altre persone e l’autorità doganale di tale Stato membro. 4.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, elabora le norme di natura operativa e tecnica da applicare durante il periodo di transizione dell’NCTS stabilito nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, in modo da consentire la mappatura e l’interoperabilità tra i requisiti in materia di scambio di informazioni definiti nel regolamento delegato (UE) 2016/341, nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
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Transizione informatica (Art. 64 Regolamento (UE) 2025/512) — Testo vigente | Portale Normativo