Art. 56
Transizione informatica
In vigore dal 13 mar 2025
Transizione informatica
1. Fino al 14 dicembre 2025 la Commissione fornisce agli Stati membri componenti comuni supplementari, norme transitorie e meccanismi di sostegno per creare un ambiente operativo in cui gli Stati membri che non hanno ancora utilizzato il sistema AES possano continuare temporaneamente a interagire con i sistemi negli Stati membri che lo hanno già introdotto.
2. La Commissione offre un componente comune sotto forma di convertitore centrale per lo scambio di messaggi mediante la rete comune di comunicazione. Uno Stato membro può decidere di applicare il convertitore a livello nazionale. La Commissione mantiene e gestisce il convertitore centrale fino al 14 dicembre 2025.
3. In caso di connettività graduale degli operatori economici e di altre persone, uno Stato membro può offrire un convertitore nazionale per lo scambio di messaggi tra l’operatore economico e altre persone e l’autorità doganale di tale Stato membro.
4. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, elabora le norme di natura operativa e tecnica da applicare fino al 14 dicembre 2025, in modo da consentire la mappatura e l’interoperabilità tra i requisiti in materia di scambio di informazioni definiti nei regolamenti delegati (UE) 2016/341 (15) e (UE) 2015/2446 della Commissione e nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Storico versioni
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