Art. 20
Sistemi di gestione dell’identità e dell’accesso degli Stati membri
In vigore dal 13 mar 2025
Sistemi di gestione dell’identità e dell’accesso degli Stati membri
Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione dell’identità e dell’accesso per assicurare:
a)
la registrazione e l’archiviazione sicure dei dati di identificazione degli operatori economici e di altre persone;
b)
lo scambio sicuro dei dati di identificazione firmati e criptati degli operatori economici e di altre persone.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:512:oj#art-20