Art. 121

Valutazione dei sistemi elettronici

In vigore dal 13 mar 2025
Valutazione dei sistemi elettronici La Commissione e gli Stati membri effettuano valutazioni dei componenti di cui sono responsabili e analizzano la sicurezza e l’integrità di tali componenti e la riservatezza dei dati trattati nell’ambito di tali componenti. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente dei risultati di tali valutazioni.
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Valutazione dei sistemi elettronici (Art. 121 Regolamento (UE) 2025/512) — Testo vigente | Portale Normativo