Art. 121
Valutazione dei sistemi elettronici
In vigore dal 13 mar 2025
Valutazione dei sistemi elettronici
La Commissione e gli Stati membri effettuano valutazioni dei componenti di cui sono responsabili e analizzano la sicurezza e l’integrità di tali componenti e la riservatezza dei dati trattati nell’ambito di tali componenti.
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente dei risultati di tali valutazioni.
Storico versioni
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