Art. 106

Autenticazione e accesso al sistema GUM centrale

In vigore dal 13 mar 2025
Autenticazione e accesso al sistema GUM centrale 1.   L’autenticazione e la verifica dell’accesso degli operatori economici e di altre persone ai fini dell’accesso ai componenti comuni del sistema GUM sono effettuate in conformità dell’ del presente regolamento. 2.   L’autenticazione e la verifica dell’accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell’accesso ai componenti comuni del sistema GUM sono effettuate in conformità dell’ del presente regolamento. 3.   L’autenticazione e la verifica dell’accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell’accesso al sistema GUM nazionale sono effettuate utilizzando un sistema di gestione dell’identità e dell’accesso istituito dallo Stato membro interessato. 4.   L’autenticazione e la verifica dell’accesso del personale della Commissione ai fini dell’accesso ai componenti comuni del sistema GUM sono effettuate in conformità dell’ del presente regolamento.
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Autenticazione e accesso al sistema GUM centrale (Art. 106 Regolamento (UE) 2025/512) — Testo vigente | Portale Normativo