Art. 6

Modifiche del regolamento (CE) n. 1062/2008

In vigore dal 7 mar 2025
Modifiche del regolamento (CE) n. 1062/2008 Il regolamento (CE) n. 1062/2008 è così modificato: (1) all’, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 453/2008, la trasmissione di dati destagionalizzati ha inizio al più tardi allorché sono disponibili, al livello di aggregazione della NACE (*2) specificato nell’allegato 1, serie cronologiche con almeno 16 periodi osservati. (*2)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).»;" (2) gli allegati 1 e 2 sono modificati conformemente all’allegato V del presente regolamento.
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Modifiche del regolamento (CE) n. 1062/2008 (Art. 6 Regolamento (UE) 2025/447) — Testo vigente | Portale Normativo