Art. 6
Modifiche del regolamento (CE) n. 1062/2008
In vigore dal 7 mar 2025
Modifiche del regolamento (CE) n. 1062/2008
Il regolamento (CE) n. 1062/2008 è così modificato:
(1)
all’, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 453/2008, la trasmissione di dati destagionalizzati ha inizio al più tardi allorché sono disponibili, al livello di aggregazione della NACE (*2) specificato nell’allegato 1, serie cronologiche con almeno 16 periodi osservati.
(*2) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).»;"
(2)
gli allegati 1 e 2 sono modificati conformemente all’allegato V del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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