Art. 1

In vigore dal 3 mar 2025
1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di resine di acrilonitrile-butadiene-stirene, un copolimero termoplastico costituito da acrilonitrile, butadiene e stirene in proporzioni diverse, indipendentemente dal colore o da qualsiasi altra proprietà fisica o meccanica, anche ulteriormente trasformato o trattato per conferire specifiche proprietà fisiche aggiuntive, con il numero CAS (Chemical Abstracts Service) 9003-56-9, attualmente classificate con il codice NC 3903 30 00 e originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan. 2.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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