Art. 10

Identificazione della persona o dell’algoritmo informatico che determina le condizioni per l’esecuzione di un’operazione

In vigore dal 27 feb 2025
Identificazione della persona o dell’algoritmo informatico che determina le condizioni per l’esecuzione di un’operazione 1.   Se una persona o un algoritmo informatico all’interno del prestatore di servizi per le cripto-attività che esegue un’operazione decide a quale piattaforma di negoziazione di cripto-attività situata al di fuori dell’Unione accedere, a quale altro prestatore di servizi per le cripto-attività trasmettere ordini o qualsivoglia condizione relativa all’esecuzione di un ordine, tale dipendente o tale algoritmo informatico è identificato nel campo 41 della tabella 3 della sezione 3 dell’allegato. 2.   Se una persona all’interno del prestatore di servizi per le cripto-attività prende decisioni che determinano l’esecuzione dell’operazione, il prestatore di servizi per le cripto-attività assegna un elemento di identificazione per detta persona nelle registrazioni dell’operazione conformemente all’. 3.   Se un algoritmo informatico che opera sotto il controllo del prestatore di servizi per le cripto-attività prende decisioni che determinano l’esecuzione dell’operazione, tale algoritmo informatico è identificato nel campo 43 della tabella della sezione 3 dell’allegato. 4.   Qualora all’esecuzione dell’operazione partecipino sia una persona sia un algoritmo informatico, oppure più di una persona o più di un algoritmo, il prestatore di servizi per le cripto-attività registra la persona o l’algoritmo informatico che ha la responsabilità primaria dell’esecuzione dell’operazione nel campo 43 della tabella 3 della sezione 3 dell’allegato.
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