Art. 1
In vigore dal 24 feb 2025
Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato:
1)
all’articolo 3, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:
«k)
le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che possiedono, controllano, gestiscono o hanno l’esercizio di navi che trasportano petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia e adottano al contempo pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio di cui alla risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale, ovvero che mettono altrimenti a disposizione sostegno materiale, tecnico o finanziario per le operazioni di tali navi; o;
l)
le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che fanno parte del complesso militare e industriale della Russia, lo sostengono materialmente o finanziariamente ovvero ne traggono vantaggio, anche tramite la partecipazione allo sviluppo, alla produzione o all’approvvigionamento di tecnologie e attrezzature militari,»
;
2)
l’articolo 6 bis è così modificato:
a)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«1 bis. In deroga all’, paragrafo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, i pagamenti all’entità di cui alla voce 265 della rubrica “B. Entità” dell’allegato I, per beni e servizi che possono essere forniti solo da tale entità e che sono necessari per l’esercizio, la manutenzione o la riparazione delle vetture della linea 3 della metropolitana di Budapest e consegnate da Metrowagonmash nel 2018.»
;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 e 1 bis, entro due settimane dalla concessione dell’autorizzazione.»
;
3)
l’articolo 6 ter è così modificato:
a)
Il paragrafo 5 septies è sostituito dal seguente:
«5 septies. In deroga all’ del presente regolamento, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati oppure la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche alle persone elencate alle voci numero 92, 694, 719, 721, 881 e 920 di cui alla rubrica “Persone” dell’allegato I, dopo aver accertato che:
a)
i fondi o le risorse economiche sono necessari per la vendita e il trasferimento entro il 30 giugno 2025 dei diritti di proprietà direttamente o indirettamente detenuti da una di tali persone in una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti nell’Unione; e
b)
il ricavato di tale vendita e trasferimento è congelato.»
;
b)
al paragrafo 5 nonies, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«5 nonies. In deroga all’ del presente regolamento, e purché i fondi interessati siano stati congelati a causa dell’implicazione di una persona giuridica, un’entità o un organismo elencato nell’allegato I del presente regolamento, o di una persona giuridica di proprietà o sotto il controllo di una persona giuridica, di un’entità o di un organismo elencato in tale allegato, in veste di banca intermediaria in un trasferimento di tali fondi dalla Federazione russa, da un paese terzo o dall’Unione, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi congelati dalla Federazione russa all’Unione, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che il trasferimento di fondi:»
;
c)
al paragrafo 5 decies, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«5 decies. In deroga all’ del presente regolamento, e a condizione che il pagamento interessato sia stato congelato a seguito di un trasferimento dalla Federazione russa, da un paese terzo, o dall’Unione, avviato mediante o da una persona giuridica, un’entità o un organismo figuranti nell’elenco di cui all’allegato I del presente regolamento, o mediante o da una persona giuridica di proprietà o sotto il controllo di una persona giuridica, un’entità o un organismo figuranti nell’elenco di tale allegato, le autorità competenti di uno Stato membro possono, alle condizioni che ritengono appropriate, autorizzare lo svincolo di detto pagamento congelato, dopo aver accertato che il trasferimento del pagamento:»
;
4)
l’articolo 8 è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. La Commissione può, in consultazione con gli Stati membri e su base di reciprocità, scambiare con le autorità competenti di un paese partner compreso nell’elenco dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 833/2014 informazioni sugli scambi, sulle transazioni e sugli operatori di paesi terzi, al fine di impedire l’elusione dei divieti imposti nel presente regolamento, nella misura in cui sia pertinente e necessario per l’effettiva attuazione del presente regolamento. Laddove tali informazioni riportino dati personali, lo scambio soddisfa le condizioni di cui al capo V del regolamento (UE) 2018/1725 del Paerlamento europeo e del Consiglio (*1).
Se, in via eccezionale, le informazioni di cui al primo comma riguardano un operatore stabilito in uno Stato membro, la Commissione ottiene l’accordo delle autorità competenti degli Stati membri interessati prima di qualsiasi scambio di tali informazioni.
(*1) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).»;"
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità di contrasto, le autorità doganali ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) e le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), della direttiva (UE) 2015/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*5), nonché le unità di informazione finanziaria di cui alla direttiva (UE) 2015/849 , gli amministratori di pubblici registri in cui sono iscritti persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi nonché beni immobili o mobili elaborano prontamente le informazioni, inclusi i dati personali e, se necessario, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo, e prontamente le scambiano con le altre autorità competenti del loro Stato membro, con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione, qualora tale elaborazione e scambio siano necessari ai fini dello svolgimento dei compiti dell’autorità di elaborazione o dell’autorità di ricezione ai sensi del presente regolamento, in particolare quando rilevano casi di effettiva o tentata violazione o elusione dei divieti imposti dal presente regolamento. La presente disposizione lascia impregiudicate le norme relative alla riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie.
(*2) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269, 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)."
(*3) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176, 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj)."
(*4) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj)."
(*5) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).»;"
5)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 8 bis
1. La Commissione tratta i dati personali nella misura necessaria a svolgere i propri compiti ai sensi del presente regolamento in relazione al suo contributo alla corretta attuazione, al controllo dell’applicazione e alla prevenzione dell’elusione delle misure imposte a norma del presente regolamento.
2. La Commissione tratta i dati personali, comprese le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati quali definiti, rispettivamente, all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1725, ai fini dell’identificazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti alle misure restrittive di cui al presente regolamento, così da assistere le persone di cui all’articolo 17 del presente regolamento ad assicurare la conformità a quest’ultimo.»
;
6)
l’articolo 11 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 11 bis
Qualsiasi persona di cui all’articolo 17, lettera c) o d), ha diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente dello Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, subito da essa o da una persona giuridica, un’entità o un organismo di proprietà o sotto il controllo della persona di cui all’articolo 17, lettera d), in conseguenza all’azione proposta dinanzi a un giudice di paese terzo da persone, entità e organismi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a) o b), in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione. Tale risarcimento dei danni può essere ottenuto presso le persone, le entità o gli organismi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) o b) che hanno proposto l’azione dinanzi a un giudice di paese terzo o presso le persone, le entità o gli organismi che hanno la proprietà o il controllo di tali entità o organismi.»
;
7)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 11 ter
Laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in virtù di altre disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto di uno Stato membro, in via eccezionale il giudice di uno Stato membro può conoscere di una domanda di risarcimento del danno proposta ai sensi dell’articolo 11 bis a condizione che la causa abbia un collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito.»
;
8)
all’articolo 12, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«c)
i casi rilevati di violazione, elusione e tentativo di violazione o elusione dei divieti stabiliti dal presente regolamento, anche tramite l’uso di cripto-attività.»
;
9)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 15 bis
Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi si adoperano al massimo affinché qualsiasi persona giuridica, entità o da organismo stabiliti al di fuori dell’Unione di loro proprietà o posti sotto il loro controllo non prenda parte ad attività che compromettano le misure restrittive di cui al presente regolamento.»
;
10)
all’articolo 16 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Tutti i documenti in possesso del Consiglio, della Commissione e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza finalizzati all’esecuzione delle misure di cui al presente regolamento, ovvero alla prevenzione della violazione o dell’elusione di tali misure, sono soggetti al segreto professionale e godono della protezione offerta dalle norme applicabili alle istituzioni dell’Unione. Tale protezione si applica anche alle proposte congiunte dell’alto rappresentante e della Commissione relative alla modifica del presente regolamento e a qualsiasi documento preparatorio correlato.
Si presume che la divulgazione dei documenti o proposte di cui al primo comma pregiudichi la sicurezza dell’Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali.».
Storico versioni
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