Art. 3

Misure transitorie

In vigore dal 21 feb 2025
Misure transitorie 1.   L’additivo per mangimi Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 (E 1702), quale autorizzato dal regolamento (CE) n. 316/2003, e le premiscele contenenti tale additivo, destinati ai bovini da ingrasso, prodotti ed etichettati prima del 16 settembre 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 16 marzo 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, destinati ai bovini da ingrasso, prodotti ed etichettati prima del 16 marzo 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 16 marzo 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
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