Art. 3
Misure transitorie
In vigore dal 21 feb 2025
Misure transitorie
Il preparato specificato nell’allegato e i mangimi che lo contengono, prodotti ed etichettati prima del 16 marzo 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 16 marzo 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Storico versioni
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