Art. 2
Modifica del regolamento (UE) 2022/1616
In vigore dal 21 feb 2025
Modifica del regolamento (UE) 2022/1616
All’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le prescrizioni di cui ai capi II, III e V del regolamento (UE) n. 10/2011 si applicano ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata. L’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento non si applica ai contaminanti nell’input e nell’output dei processi di decontaminazione e la qualità e la purezza dell’input e dell’output sono conformi al presente regolamento.».
Storico versioni
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