Art. 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274
In vigore dal 19 feb 2025
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274
All'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
"Gli Stati membri possono tuttavia decidere di fissare un termine per le domande di autorizzazione per reimpianti che non superi la fine della quinta campagna viticola successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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