Art. 3

In vigore dal 19 feb 2025
Ai fini dell’attuazione della misura di cui all’articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220, l’indicatore di prodotto dello SR utilizzato è l’indicatore O.4 di cui all’allegato IV, punto 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.
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