Art. 1

In vigore dal 18 feb 2025
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 è così modificato: 1) all'articolo 51, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Se colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi è stabilito nell'Unione ma non nello Stato membro in cui ha luogo la cessione o la prestazione e non è utilizzato il certificato elettronico di esenzione a norma dell'articolo 151 bis, della direttiva 2006/112/CE, per confermare che l'operazione può beneficiare dell'esenzione a norma dell'articolo 151, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, è utilizzato il certificato di esenzione dall'IVA e/o dalle accise di cui all'allegato II del presente regolamento, ferme restando le note esplicative figuranti in tale allegato. Nell'utilizzare tale certificato, lo Stato membro in cui è stabilito colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi può decidere se utilizzare un certificato comune IVA e accise ovvero due certificati distinti.» ; 2) l'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
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