Art. 1

In vigore dal 18 feb 2025
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina, attualmente classificata con il codice NC 2933 61 00 , originaria della Repubblica popolare cinese. 2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate sono le seguenti: Società Dazio antidumping definitivo (%) Codice addizionale TARIC Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd 12,0 8 99B Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Co., Ltd 44,9 A 986 Shandong Holitech Chemical Industry Co., Ltd 47,6 A 987 Henan Junhua Development Company Ltd 49,0 A 988 Tutte le altre importazioni originarie della Cina 65,2 A 999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
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