Art. 1
In vigore dal 18 feb 2025
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina, attualmente classificata con il codice NC 2933 61 00 , originaria della Repubblica popolare cinese.
2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping definitivo (%)
Codice addizionale TARIC
Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd
12,0
8 99B
Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Co., Ltd
44,9
A 986
Shandong Holitech Chemical Industry Co., Ltd
47,6
A 987
Henan Junhua Development Company Ltd
49,0
A 988
Tutte le altre importazioni originarie della Cina
65,2
A 999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:325:oj#art-1