Art. 3
Misure transitorie
In vigore dal 17 feb 2025
Misure transitorie
Gli additivi per mangimi in questione, prodotti ed etichettati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento in conformità alle norme applicabili prima di tale data, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
Storico versioni
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