Art. 4

Misure transitorie

In vigore dal 12 feb 2025
Misure transitorie 1.   L’additivo per mangimi endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei (MUCL 49755), endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma reesei (MUCL 49754) e poligalatturonasi prodotta da Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 527/2011, e le premiscele contenenti tale additivo, destinati a suinetti svezzati, prodotti ed etichettati prima del 5 settembre 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 5 marzo 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, destinati a suinetti svezzati, prodotti ed etichettati prima del 5 marzo 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 5 marzo 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
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