Art. 1
Definizione
In vigore dal 12 feb 2025
Definizione
Ai fini del presente regolamento, per «attrezzo fisso» si intende un attrezzo non portatile utilizzato nella pesca ricreativa di cui all’allegato I, terza, quarta e quinta riga.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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