Art. 1

Chiusura di conti di autorità nazionale competente

In vigore dal 11 feb 2025
Il regolamento delegato (UE) 2019/1122 è così modificato: (1) l’articolo 9 è così modificato: a) sono inseriti i seguenti paragrafi 6 ter e 6 quater: «6 ter.   L’amministratore nazionale, non appena è informato dall’autorità competente del fatto che per un determinato anno una società di navigazione non è più inclusa nell’EU ETS in conformità dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, assegna al corrispondente conto di deposito di operatore marittimo lo stato “escluso”, previa comunicazione alla società di navigazione interessata, e mantiene il conto in tale stato fino a quando l’autorità di riferimento gli comunica che la società di navigazione è di nuovo inclusa nell’EU ETS. 6   quater. Se un impianto non rientra nell’EU ETS in conformità dell’allegato I, punto 1, della direttiva 2003/87/CE, l’amministratore nazionale assegna al corrispondente conto di gestore lo stato “escluso” per tutta la durata dell’esclusione.» ; b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Non è consentito avviare alcuna procedura da un conto escluso, compreso il trasferimento di quote, ad eccezione delle procedure di cui all’articolo 22, all’articolo 48, paragrafi 4 e 5, all’articolo 50, paragrafi 6 e 8, e all’articolo 57 e delle procedure di cui agli articoli 31 e 56 corrispondenti al periodo in cui al conto non era assegnato lo stato “escluso”.» ; (2) l’articolo 15 ter è così modificato: a) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma: «In deroga al primo comma, per le richieste presentate tra il 1o giugno 2026 e il 31 dicembre 2027, il termine per l’apertura di un conto di deposito di soggetto regolamentato da parte dell’amministratore nazionale è di 40 giorni lavorativi dal ricevimento di una serie completa di informazioni di cui al paragrafo 1.»; b) il paragrafo 4 è soppresso; c) sono aggiunti i seguenti paragrafi 7, 8 e 9: «7.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, dal 1o giugno al 15 settembre 2026 i soggetti regolamentati che rientrano nell’ambito di applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE chiedono di aprire un conto di deposito di soggetto regolamentato nel registro dell’Unione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. 8.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, l’amministratore nazionale apre un conto di autorità nazionale competente per comunicare le emissioni storiche per il 2024 conformemente all’articolo 30 septies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e le emissioni verificate per il 2025 conformemente all’articolo 30 septies, paragrafo 2, della direttiva. Entro il 30 giugno 2025 ed entro il 30 giugno 2026, a seconda dei casi, l’amministratore nazionale comunica nel registro dell’Unione le emissioni aggregate a livello nazionale tramite il conto di autorità nazionale competente. Entro il 30 giugno 2025 ed entro il 30 giugno 2026, a seconda dei casi, l’amministratore nazionale comunica alla Commissione le emissioni dettagliate di ciascun soggetto regolamentato per via elettronica diversa dal registro dell’Unione usando i modelli o le specifiche relative al formato del file pubblicati dalla Commissione conformemente all’allegato IX, tabella IX-IV. 9.   I conti di autorità nazionale competente non contengono quote.» . (3) all’articolo 20 è aggiunto il seguente paragrafo 10: «10.   Ai conti di autorità nazionale competente aperti in conformità dell’articolo 15 ter, paragrafo 8, non si applica l’obbligo di disporre di rappresentanti autorizzati a norma del presente articolo. Per tali conti è nominato almeno un referente.» ; (4) all’articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Tutti i titolari di conti comunicano all’amministratore nazionale le modifiche delle informazioni relative al conto entro dieci giorni lavorativi. Inoltre, i titolari di conti di deposito di impianto fisso, conti di deposito di operatore aereo e conti di deposito di operatore marittimo confermano all’amministratore nazionale, entro il 30 giugno di ogni anno, che le informazioni relative al loro conto sono ancora complete, aggiornate, accurate e veritiere, mentre i titolari di conti di deposito di soggetto regolamentato ne danno conferma entro il 31 marzo di ogni anno.» ; (5) è inserito il seguente articolo 26 quater: «Articolo 26 quater Chiusura di conti di autorità nazionale competente L’amministratore nazionale può chiudere il conto di autorità nazionale competente se le emissioni comunicate a norma dell’articolo 15 ter, paragrafo 8, sono state registrate.» ; (6) è inserito il seguente articolo 32 bis: «Articolo 32 bis Blocco dei conti per mancata restituzione delle quote 1.   Se al 1o ottobre di ogni anno il numero di quote restituite per il periodo in corso, a norma dell’articolo 56, da un conto di deposito di impianto fisso o da un conto di deposito di operatore aereo cui vengono assegnate quote a titolo gratuito è inferiore alle emissioni verificate nel periodo in corso, incluso l’anno precedente, più un fattore di correzione, l’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione assegni al corrispondente conto di gestore lo stato “bloccato”. 2.   Quando tutte le quote mancanti sono state restituite da un conto di gestore in conformità dell’articolo 56, l’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione assegni al corrispondente conto di gestore lo stato “aperto”.» ; (7) all’articolo 33, è inserito il seguente paragrafo 1 quinquies: «1   quinquies. Se il valore negativo relativo allo stato di adempimento dipende solo dalla prima o dalla seconda fase dell’EU ETS e se il gestore di un impianto fisso non può correggerlo in fasi future, tale valore negativo non è preso in considerazione nel calcolo del valore relativo allo stato di adempimento a norma del paragrafo 1.» ; (8) l’articolo 40 è sostituito dal seguente: «Articolo 40 Trasferimento di quote del trasporto aereo destinate alla messa all’asta 1.   L’amministratore centrale trasferisce tempestivamente, per conto dello Stato membro che procede alla messa all’asta nella figura del responsabile del collocamento, designato a norma del regolamento delegato (UE) 2023/2830 della Commissione (*1), le quote generiche per il trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto d’asta unionale in quantità corrispondente ai volumi annui determinati a norma di tale regolamento. 2.   In caso di rettifiche dei volumi annui di quote in conformità dell’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2023/2830, l’amministratore centrale trasferisce una quantità corrispondente di quote generiche dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto d’asta unionale o dal conto d’asta unionale al conto totale unionale per il trasporto aereo, secondo il caso. (*1)  Regolamento delegato (UE) 2023/2830 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le norme relative ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L, 2023/2380, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2830/oj).»;" (9) all’articolo 48, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L’amministratore centrale provvede a che il registro dell’Unione trasferisca automaticamente le quote generiche dal conto unionale di assegnazione, in conformità della relativa tabella nazionale di assegnazione, al conto pertinente di deposito di gestore, aperto o bloccato, tenendo in considerazione le modalità di trasferimento automatico indicate nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all’articolo 75.» ; (10) all’articolo 49 è inserito il seguente paragrafo 1 bis: «1 bis.   Le modifiche apportate alle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo in conformità della decisione del Comitato misto SEE n. 334/2023 (*2) sono comunicate alla Commissione dallo Stato membro che assegna le quote. (*2)  Decisione del Comitato misto SEE n. 334/2023, dell’8 dicembre 2023, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2024/1419] (GU L, 2024/1419, 13.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1419/oj).»;" (11) all’articolo 50, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L’amministratore centrale provvede a che il registro dell’Unione trasferisca automaticamente le quote del trasporto aereo e, dal 1o gennaio 2025, le quote generiche dal conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo al pertinente conto di deposito di operatore aereo, aperto o bloccato, tenendo in considerazione le modalità di trasferimento automatico indicate nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all’articolo 75.» ; (12) all’articolo 54, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) dal 1o gennaio 2025, le quote generiche per il trasporto aereo dal conto d’asta unionale;»; (13) l’articolo 58 è così modificato: a) al paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «La domanda è debitamente firmata dal rappresentante o dai rappresentanti autorizzati del titolare del conto ai quali è consentito avviare il tipo di operazione da annullare, ed è inviata entro trenta giorni lavorativi dal completamento della procedura.»; b) al paragrafo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l’operazione di restituzione o di soppressione delle quote da annullare non è stata conclusa più di 40 giorni lavorativi prima della proposta dell’amministratore del conto a norma del paragrafo 3;»; (14) prima del capo 3 è inserito il seguente articolo 58 bis: «Articolo 58 bis Retrocessione delle quote «1.   L’amministratore centrale retrocede le quote restituite nel conto di deposito di gestore per dare esecuzione alla decisione di uno Stato membro, alla sentenza di un organo giudiziario di uno Stato membro a norma dell’articolo 27 o 27 bis della direttiva 2003/87/CE o a una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea che constata che le attività svolte dal gestore non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva. 2.   Il numero di quote da retrocedere è determinato applicando la formula seguente ed è arrotondato alla cifra intera più vicina: dove: il valore medio delle quote nell’anno di restituzione è determinato in base al prezzo medio di aggiudicazione dell’asta per quell’anno sulla piattaforma d’asta comune di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/2830 (*3); il valore medio delle quote nell’anno di retrocessione è determinato in base al prezzo medio di aggiudicazione dell’asta per quell’anno sulla piattaforma d’asta comune di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/2830; l’inflazione è determinata in funzione dell’indice dei prezzi al consumo basato sull’indice armonizzato dei prezzi al consumo dell’Unione europea. 3.   Lo stesso tipo di quote inizialmente restituite deve essere retrocesso dal conto unionale delle soppressioni al conto di deposito di gestore. (*3)  Regolamento delegato (UE) 2023/2830 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le norme relative ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, (GU L, 2023/2830, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2830/oj).»;" (15) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; (16) l’allegato VII è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; (17) l’allegato IX è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento; (18) l’allegato XI è sostituito dal testo di cui all’allegato IV del presente regolamento; (19) l’allegato XIII è modificato conformemente all’allegato V del presente regolamento.
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