Art. 1

Piani di gestione annuali della capacità di pesca

In vigore dal 7 feb 2025
Il regolamento (UE) 2023/2053 è così modificato: (1) l’articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Piani di gestione annuali della capacità di pesca 1.   Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano di gestione annuale della capacità di pesca. In tale piano lo Stato membro adegua il numero delle navi da cattura e delle tonnare in modo da garantire che la capacità di pesca sia commisurata alle possibilità di pesca assegnate alle navi da cattura e alle tonnare nel periodo contingentale corrispondente. 2.   Ogni Stato membro interessato adegua la capacità di pesca utilizzando i parametri stabiliti nell’atto dell’Unione applicabile relativo all’assegnazione delle possibilità di pesca. L’adeguamento della capacità di pesca dell’Unione per le tonniere con reti a circuizione è limitato a una variazione massima del 20 % rispetto alla capacità di pesca di riferimento dichiarata all’ICCAT nel 2018. (*1) 3.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di aumentare il numero delle tonnare con reti a circuizione, a condizione che tale aumento risulti da una conversione effettuata da altre flotte dedite alla pesca del tonno rosso appartenenti allo Stato membro che chiede la deroga, che la capacità di pesca resti commisurata alle possibilità di pesca disponibili e che nel complesso la capacità di pesca finale dell’Unione, tra le tonniere con reti a circuizione e la flotta da cui è effettuata la conversione, non configuri un aumento di capacità rispetto all’anno precedente. 4.   Gli Stati membri che chiedono la deroga di cui al paragrafo 3 includono nei loro piani annuali di capacità di pesca i dettagli relativi alla conversione delle flotte necessaria. 5.   Ai fini della deroga di cui al paragrafo 3, la percentuale di conversione delle flotte si basa sui tassi di cattura del 2009 forniti dall’SCRS *. (*1)  Per il 2025, regolamento (UE) 2025/202. del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 (GU L, 2025/202, 31.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/202/oj).»;" (2) all’articolo 17, il paragrafo 4 bis è sostituito dal seguente: «4 bis.   In deroga al paragrafo 1, la Spagna può chiedere, nel suo piano di pesca annuale per il 2025 di cui all’articolo 11, che le tonniere con reti a circuizione che partecipano al progetto pilota per l’allevamento del tonno rosso nel Mar Cantabrico siano autorizzate a pescare tonno rosso nel Mar Cantabrico (zone di pesca CIEM 27.8.b e 27.8.c) dal 26 maggio 2025 al 30 settembre 2025.» ; (3) gli allegati I e IX sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
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