Art. 3
Domanda di assegnazione di quote per l’uso di carburanti ammissibili per l’aviazione da parte di operatori di trasporto aereo commerciale
In vigore dal 6 feb 2025
Domanda di assegnazione di quote per l’uso di carburanti ammissibili per l’aviazione da parte di operatori di trasporto aereo commerciale
(1) Gli operatori di trasporto aereo commerciale chiedono l’assegnazione di quote per l’uso di carburanti ammissibili per l’aviazione comunicando i quantitativi verificati di carburanti ammissibili per l’aviazione, utilizzati nel precedente anno di comunicazione, nella loro comunicazione annuale delle emissioni, a norma dell’articolo 54 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
(2) Gli operatori di trasporto aereo commerciale che decidono di non chiedere l’assegnazione di quote per l’uso di carburanti ammissibili per l’aviazione indicano tale decisione nella comunicazione annuale delle emissioni.
(3) La domanda è valida a condizione che la comunicazione annuale delle emissioni sia presentata all’autorità competente entro il 31 marzo dell’anno successivo al periodo di comunicazione a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
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