Art. 1

In vigore dal 3 feb 2025
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 è così modificato: (1) all’, il punto 14) è sostituito dal seguente: «14) “organismo di certificazione”: organismo indipendente accreditato di valutazione della conformità che stipula un accordo con un sistema volontario o nazionale riconosciuto dalla Commissione europea conformemente all’articolo 30, paragrafi da 4 a 6, della direttiva (UE) 2018/2001, per fornire servizi di certificazione delle materie prime o dei combustibili svolgendo controlli degli operatori economici e rilasciando certificati per conto dei sistemi volontari o nazionali con l’ausilio del sistema di certificazione del sistema volontario o nazionale;»; (2) l’articolo 11 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: « Obblighi degli organismi di certificazione e degli esecutori del controllo »; b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli organismi di certificazione sono accreditati secondo la norma EN ISO/IEC 17065. Gli organismi di certificazione che svolgono attività di verifica, avvalendosi di risorse interne o di altre risorse sotto il loro controllo diretto, rispettano inoltre i requisiti applicabili delle norme EN ISO/IEC 17029 ed EN ISO 14065. Gli organismi di certificazione si avvalgono di altre risorse per le attività di verifica solo se provenienti da organismi accreditati che rispettano i requisiti applicabili delle norme EN ISO/IEC 17029 ed EN ISO 14065. L’accreditamento di un organismo di certificazione è effettuato da un organismo nazionale di accreditamento in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008 e riguarda lo specifico ambito di applicazione della certificazione del sistema volontario o nazionale disciplinato dalla direttiva (UE) 2018/2001. Nel quadro della valutazione dei sistemi volontari o nazionali a norma dell’articolo 30, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva (UE) 2018/2001, la Commissione valuta anche, previa consultazione della Cooperazione europea per l’accreditamento, se le metodologie, le regole e i protocolli adottati dai sistemi volontari o nazionali sono idonei all’accreditamento ai fini del presente articolo. La conclusione della valutazione dell’idoneità all’accreditamento dei sistemi volontari e nazionali è inclusa nelle relazioni di valutazione tecnica elaborate dalla Commissione e presentate agli Stati membri nell’ambito del processo di riconoscimento dei sistemi volontari e nazionali a norma dell’articolo 30, paragrafi 4 e 6, della direttiva (UE) 2018/2001. Le metodologie, le regole e i protocolli adottati dai sistemi volontari e nazionali che sono stati riconosciuti dalla Commissione prima o in corrispondenza del 24 febbraio 2025 sono valutati dalla Commissione entro il 31 dicembre 2025, previa consultazione della Cooperazione europea per l’accreditamento, per verificarne l’idoneità all’accreditamento a norma del presente paragrafo.» ; (3) all’articolo 28, il terzo comma è sostituito dal seguente: «L’articolo 11, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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