Art. 1

Rettifiche

In vigore dal 31 gen 2025
Rettifiche L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 è così rettificato: 1) la terza colonna, denominata «Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi», è così rettificata: a) alla voce 1a263 relativa all'acetato di calcio, nel testo che compare sotto il titolo «Caratterizzazione della sostanza attiva» la dicitura «Sostanze non volatili ≤ 30 mg/kg» è soppressa; b) alla voce 1a262 relativa al diacetato di sodio, il testo che compare sotto i titoli «Composizione dell'additivo» e «Caratterizzazione della sostanza attiva» è sostituito dal seguente: « Composizione dell'additivo Diacetato di sodio ≥ 97 % Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva Diacetato di sodio (anidro e triidrato) NaC4H7O4 Numero CAS: 126-96-5 Acetato di sodio ≥ 58 % Acido acetico ≥ 39 % Acqua ≤ 2 % Acido formico e i suoi sali e altre sostanze ossidabili ≤ 1 g/kg Prodotto mediante sintesi chimica»; 2) nella quarta colonna, denominata «Specie o categoria di animali», alle voci 1a260 relativa all'acido acetico, 1a262 relativa al diacetato di sodio e 1a263 relativa all'acetato di calcio, la categoria di animali «Pollame, suini, animali da compagnia» è sostituita da «Tutte le specie animali diverse dai pesci e dai ruminanti», mentre la categoria di animali «Tutte le altre specie animali diverse dai pesci» è sostituita da «Ruminanti»; 3) nella sesta colonna, denominata «Tenore minimo/tenore massimo», alla voce 1a270 relativa all'acido lattico, il titolo «mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %» è sostituito da «mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %».
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Rettifiche (Art. 1 Regolamento (UE) 2025/187) — Testo vigente | Portale Normativo