Art. 55
Trasferimenti o scambi di contingenti con il Regno Unito
In vigore dal 30 gen 2025
Trasferimenti o scambi di contingenti con il Regno Unito
1. Qualsiasi trasferimento o scambio di contingenti tra l’Unione e il Regno Unito avviene conformemente al presente articolo.
2. Uno Stato membro che intenda trasferire o scambiare contingenti con il Regno Unito può discutere con quest’ultimo una proposta di massima per tale trasferimento o scambio. Lo Stato membro interessato notifica tale proposta di massima alla Commissione.
3. Qualora approvi la proposta di massima relativa al trasferimento o allo scambio di contingenti di cui al paragrafo 2 notificatale dallo Stato membro interessato, la Commissione, senza indebito ritardo, esprime il suo consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti. La Commissione notifica agli Stati membri e al Regno Unito il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.
4. Le possibilità di pesca ricevute dal Regno Unito o ad esso trasferite nell’ambito del trasferimento o scambio di contingenti concordato sono considerate contingenti aggiunti o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti è stato notificato conformemente al paragrafo 3. Tali trasferimenti o scambi non modificano i criteri per la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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