Art. 42

Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e dell’alalunga del Pacifico meridionale

In vigore dal 30 gen 2025
Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e dell’alalunga del Pacifico meridionale 1.   Gli Stati membri provvedono affinché il numero di giorni di pesca assegnati ai pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus), del tonno albacora (Thunnus albacares) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) nelle zone d’alto mare comprese tra 20° N e 20° S della zona della convenzione WCPFC non superi i 403 giorni. 2.   I pescherecci dell’Unione non praticano la pesca mirata dell’alalunga (Thunnus alalunga) del Pacifico meridionale nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S. 3.   Il numero massimo di pescherecci a cianciolo dell’Unione autorizzati a pescare tonnidi tropicali nelle zone d’alto mare comprese tra 20° N e 20° S della zona della convenzione WCPFC non supera i limiti stabiliti nell’allegato IX, tabella 2.
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Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e dell’alalunga del Pacifico meridionale (Art. 42 Regolamento (UE) 2025/202) — Testo vigente | Portale Normativo