Art. 38

FAD derivanti

In vigore dal 30 gen 2025
FAD derivanti 1.   Un peschereccio a cianciolo non attiva mai un numero di FAD superiore a quanto indicato nella tabella seguente nella zona della convenzione IATTC. Un FAD è considerato attivo quando è calato in mare, inizia a trasmettere la propria posizione ed è tracciato dal peschereccio, dal proprietario o dall’operatore. I FAD sono attivati unicamente a bordo di pescherecci a cianciolo. Pescherecci con una capacità inferiore a 1 200  m3 210 FAD Pescherecci con una capacità pari o superiore a 1 200  m3 340 FAD 2.   Nei 15 giorni che precedono l’inizio del periodo di chiusura per cui ha optato ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento il peschereccio a cianciolo nella zona della convenzione IATTC: a) si astiene dall’utilizzare i FAD; b) recupera un numero di FAD identico a quello inizialmente calato in mare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:202:oj#art-38

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
FAD derivanti (Art. 38 Regolamento (UE) 2025/202) — Testo vigente | Portale Normativo