Art. 34

Limitazione della capacità di pesca dei pescherecci operanti nella zona di competenza della IOTC

In vigore dal 30 gen 2025
Limitazione della capacità di pesca dei pescherecci operanti nella zona di competenza della IOTC 1.   Il numero massimo di pescherecci dell’Unione adibiti alla cattura dei tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell’allegato VIII, punto 1. 2.   Il numero massimo di pescherecci dell’Unione adibiti alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e dell’alalunga (Thunnus alalunga) nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell’allegato VIII, punto 2. 3.   I pescherecci assegnati a una delle attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnati all’altra attività di pesca dagli Stati membri, purché questi ultimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati. 4.   Qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la flotta di uno Stato membro, tale Stato membro garantisce che i pescherecci da trasferire figurino nel registro delle navi autorizzate della IOTC o nel registro delle navi di altre ORGP che gestiscono la pesca del tonno. Non possono essere oggetto di trasferimento i pescherecci inclusi in un qualunque elenco di navi che abbiano praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) adottato da un’ORGP. 5.   Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.
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