Art. 1
Requisiti specifici per i richiedenti una licenza di pilota di autogiri
In vigore dal 28 gen 2025
Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:
1)
all’articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le licenze non conformi alle JAR, ivi compresi eventuali abilitazioni, certificati, autorizzazioni o qualifiche allegati, rilasciati o riconosciuti da uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento vengono convertite in licenze «conformi alla parte FCL» dallo Stato membro che ha rilasciato la licenza. In deroga al presente paragrafo, l’articolo 4 octies si applica alle licenze di pilota di autogiri.»
;
2)
è inserito il seguente articolo 4 octies:
«
Articolo 4 octies
Requisiti specifici per i richiedenti una licenza di pilota di autogiri
1. Fino al 18 febbraio 2028, i richiedenti che sono titolari di una licenza di pilota di autogiri e delle abilitazioni e dei certificati associati rilasciati a norma dei requisiti nazionali di rilascio delle licenze dell’equipaggio di volo per gli autogiri, o che hanno iniziato l’addestramento conformemente a tali requisiti, ricevono crediti ai fini del rilascio di una licenza di pilota di autogiri e delle abilitazioni e dei certificati associati in conformità al presente regolamento, sulla base di una relazione relativa al credito elaborata da uno Stato membro in consultazione con l’AESA. La relazione relativa al credito deve essere conforme all’articolo 9, paragrafo 3.
2. Nell’elaborare una relazione relativa al credito conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri:
a)
concedono unicamente crediti per il tempo di volo completato dai richiedenti su autogiri con una massa massima al decollo di almeno 450 kg;
b)
ai fini del rilascio di una licenza di pilota di autogiri a norma del presente regolamento, concedono unicamente crediti il cui ammontare non superi il credito eventualmente concesso conformemente all’allegato I, norma FCL.210.G, lettera c). In tali casi, prima che un’organizzazione di addestramento autorizzata (ATO) o un’organizzazione di addestramento dichiarata (DTO) li raccomandino per il test di abilitazione, i richiedenti completano l’addestramento di volo aggiuntivo presso un’ATO o una DTO su un autogiro che è stato certificato conformemente al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base.»
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3)
l’allegato I (parte FCL) è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;
4)
l’allegato IV (parte medica) è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;
5)
l’allegato VI (parte ARA) è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento;
6)
l’allegato VIII (parte DTO) è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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