Art. 1

Registrazione degli allevamenti di riproduzione in cattività a fini commerciali di esemplari delle specie animali elencate nell’appendice I della convenzione

In vigore dal 28 gen 2025
Il regolamento (CE) n. 865/2006 è così modificato: (1) all’, il punto 3) è sostituito dal seguente: «3) “riserva riproduttiva” designa tutti gli animali di un allevamento di riproduzione che sono stati utilizzati o sono utilizzati a fini di riproduzione;»; (2) all’articolo 5 quater, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Lo scopo dell’operazione commerciale è indicato utilizzando uno dei codici di cui all’allegato IX, punto 1, del presente regolamento. Se gli aspetti non commerciali non sono chiaramente predominanti, si utilizza il codice dell’operazione commerciale T, salvo nel caso in cui esista un codice alternativo che rispecchi con maggiore esattezza la natura della transazione tra l’esportatore o riesportatore e l’importatore o l’uso previsto da parte dell’importatore, nel qual caso si utilizza tale altro codice. Se gli aspetti non commerciali dell’operazione sono chiaramente predominanti, si utilizza il codice che meglio descrive la natura dell’operazione o l’uso previsto.» ; (3) all’articolo 15, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nel caso di esemplari importati, esportati o riesportati come effetti personali o oggetti domestici, ai quali si applicano le disposizioni di cui al capo XIV, di animali vivi detenuti per finalità personali, legalmente acquisiti e detenuti per scopi personali e non commerciali, e, in casi eccezionali, di esemplari morti importati di cui all’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 che sono esportati legalmente, la deroga di cui al paragrafo 1 si applica anche quando l’organo di gestione competente dello Stato membro, previa consultazione con le autorità competenti, ha accertato che è stato commesso un errore in buona fede, che non vi è stato un tentativo di frode e che l’importazione o la riesportazione degli esemplari di cui trattasi è altrimenti conforme al regolamento (CE) n. 338/97, alla convenzione e alla pertinente legislazione del paese di esportazione. La deroga non si applica se l’importatore o l’esportatore o riesportatore ha commesso un errore analogo in precedenza.»; (4) all’articolo 20 è aggiunto il paragrafo 5 seguente: «5.   Per quanto riguarda le domande di licenze di importazione a fini commerciali di esemplari delle specie animali elencate nell’appendice I della convenzione, nati ed allevati in cattività, presentate dopo il 31 dicembre 2026, il richiedente deve dimostrare all’organo di gestione che l’esemplare proviene da un allevamento registrato presso il segretariato della convenzione per tale specie come allevamento di riproduzione in cattività di esemplari delle specie animali elencate nell’appendice I della convenzione a fini commerciali.» ; (5) all’articolo 26 è inserito il seguente paragrafo 4 bis: «4 bis.   Per quanto riguarda le domande di licenze e certificati di esportazione e riesportazione a fini commerciali di esemplari delle specie animali elencate nell’appendice I della convenzione, nati ed allevati in cattività, presentate dopo il 31 dicembre 2026, il richiedente deve dimostrare all’organo di gestione che l’esemplare proviene da un allevamento registrato presso il segretariato della convenzione per tale specie come allevamento di riproduzione in cattività di esemplari delle specie animali elencate nell’appendice I della convenzione a fini commerciali.» ; (6) il titolo del capo XIII è sostituito dal seguente: «ESEMPLARI NATI E ALLEVATI IN CATTIVITÀ, ESEMPLARI RIPRODOTTI ARTIFICIALMENTE E REGISTRAZIONE DI ALLEVAMENTI DI RIPRODUZIONE IN CATTIVITÀ A FINI COMMERCIALI DI ESEMPLARI DELLE SPECIE ANIMALI ELENCATE NELL’APPENDICE I DELLA CONVENZIONE»; (7) è inserito il seguente articolo 54 bis: « Articolo 54 bis Registrazione degli allevamenti di riproduzione in cattività a fini commerciali di esemplari delle specie animali elencate nell’appendice I della convenzione (1)   Al fine di registrare un allevamento presso il segretariato della convenzione come allevamento di riproduzione in cattività a fini commerciali di esemplari delle specie animali elencate nell’appendice I della convenzione, la persona fisica o giuridica responsabile dell’allevamento (“l’operatore”) presenta una domanda di registrazione all’organo di gestione dello Stato membro in cui è situato l’allevamento. La domanda contiene le informazioni di cui all’allegato XIV e dimostra che l’allevamento soddisfa tutti i seguenti requisiti: (a) la riserva riproduttiva è costituita conformemente alle disposizioni della convenzione e della legislazione pertinente dello Stato membro in cui è situato l’allevamento, in modo da non nuocere alla sopravvivenza della specie nell’ambiente naturale; (b) gli esemplari prodotti dall’allevamento sono idonei alla qualifica “nati e allevati in cattività” ai sensi del presente capo; (c) l’operatore garantisce che sia utilizzato un sistema di marcatura adeguato e sicuro per identificare chiaramente tutte le riserve riproduttive e gli esemplari in commercio conformemente all’articolo 66; (d) l’allevamento apporta un contributo costante e significativo in rapporto alle esigenze di conservazione delle specie interessate. (2)   L’organo di gestione può trasmettere al segretariato della convenzione la domanda di registrazione se, in consultazione con l’autorità scientifica, ha accertato che sono state fornite tutte le informazioni di cui all’allegato XIV, che sono soddisfatti i requisiti per la registrazione di cui al paragrafo 1 e che non sussistono altri fattori in rapporto alla conservazione della specie che ostino alla registrazione. La registrazione prende effetto quando l’allevamento è iscritto nel registro degli allevamenti di riproduzione in cattività a fini commerciali di esemplari delle specie animali elencate nell’appendice I della convenzione, tenuto dal segretariato della convenzione (“il registro”). (3)   Se la natura dell’allevamento o dei tipi di prodotti destinati all’esportazione mutano, l’operatore ne informa l’organo di gestione per consentire l’aggiornamento delle informazioni nel registro. (4)   Su richiesta dell’operatore o qualora venga a conoscenza del fatto che uno o più requisiti per la registrazione di cui al paragrafo 1 non sono più soddisfatti, l’organo di gestione, in consultazione con l’autorità scientifica, può chiedere al segretariato della convenzione di cancellare dal registro un allevamento che rientra nella sua giurisdizione. A decorrere dalla data della richiesta dell’organo di gestione, all’allevamento interessato non sono concesse licenze di esportazione o certificati di riesportazione per gli esemplari delle specie animali elencate nell’appendice I della convenzione. La registrazione cessa di essere valida quando il segretariato della convenzione cancella l’allevamento dal registro.» ; (8) all’articolo 65, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Le licenze di esportazione sono rilasciate per i vertebrati vivi delle specie elencate nell’allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 soltanto quando il richiedente abbia fornito all’organo di gestione competente la prova che sono state osservate le pertinenti disposizioni dell’articolo 66 del presente regolamento. Ciò non si applica agli esemplari delle specie elencate nell’allegato X del presente regolamento, salvo se: a) un’annotazione nell’allegato X ne prescriva la marcatura; b) gli esemplari siano stati allevati presso un allevamento iscritto nel registro.» ; (9) all’articolo 66, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Ai fini dell’articolo 33, paragrafo 1, dell’articolo 40, paragrafo 1, dell’articolo 54 bis, dell’articolo 59, paragrafo 5, e dell’articolo 65, paragrafo 4, si applicano i paragrafi 2 e 3 del presente articolo.» ; (10) l’articolo 69 è sostituito dal seguente: «Articolo 69 Rapporti su importazioni, esportazioni e riesportazioni e sull’attuazione 1   Gli Stati membri raccolgono i dati relativi alle importazioni nell’Unione e alle esportazioni e riesportazioni dall’Unione avvenute sulla base di licenze e di certificati rilasciati dai rispettivi organi di gestione, indipendentemente dal luogo effettivo di introduzione o di esportazione o riesportazione. A norma dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 338/97, gli Stati membri trasmettono questa informazione alla Commissione, con riferimento a un anno civile, secondo il calendario fissato al paragrafo 6 del presente articolo, per le specie di cui agli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97, in formato elettronico, conformemente agli orientamenti per la preparazione e la presentazione dei rapporti annuali CITES emanati dal segretariato della convenzione. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate in due parti distinte: (a) una prima parte, relativa alle importazioni, esportazioni e riesportazioni degli esemplari di specie indicate nelle appendici della convenzione; (b) una seconda parte, relativa alle importazioni, esportazioni e riesportazioni di esemplari delle altre specie elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 e all’introduzione nell’Unione di esemplari delle specie elencate nell’allegato D del medesimo regolamento. 3.   In relazione alle importazioni di animali vivi, gli Stati membri conservano, nella misura del possibile, i dati relativi alle percentuali degli esemplari di specie iscritte negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 che risultano morti al momento della loro introduzione nell’Unione. 4.   Le informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 338/97 devono specificare le misure legislative, regolamentari e amministrative emanate per l’attuazione e l’applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 e del presente regolamento. Gli Stati membri devono altresì riferire sui seguenti punti: (a) le persone e gli organismi registrati ai sensi degli articoli 18 e 19 del presente regolamento; (b) gli istituti scientifici registrati ai sensi dell’articolo 60 del presente regolamento; (c) gli allevatori autorizzati ai sensi dell’articolo 63 del presente regolamento; (d) gli impianti di confezionamento o riconfezionamento del caviale autorizzati ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 7, del presente regolamento; (e) l’utilizzo dei certificati fitosanitari ai sensi dell’articolo 17 del presente regolamento; (f) i casi in cui le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione sono stati rilasciati a titolo retroattivo a norma dell’articolo 15 del presente regolamento. 5.   Le informazioni di cui al paragrafo 4, prima frase, sono presentate in formato elettronico e conformemente al modello del rapporto sull’attuazione pubblicato dal segretariato della convenzione e modificato dalla Commissione e fanno riferimento al periodo di tre anni che termina il 31 dicembre dell’anno precedente. Qualora non siano incluse nella comunicazione a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 338/97 o nella notifica a norma all’articolo 66, paragrafo 7, del presente regolamento, le informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, del presente articolo sono trasmesse in formato elettronico insieme alla comunicazione di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 338/97. 6.   Per ciascun anno civile, i dati di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono comunicati alla Commissione, suddivisi per specie e per paese di esportazione o riesportazione, prima del 15 giugno dell’anno successivo. I dati di cui al paragrafo 4, prima frase, sono comunicati alla Commissione entro il 15 giugno dell’anno precedente l’anno di ciascuna riunione della conferenza delle parti della convenzione.» ; (11) gli allegati VII, VIII e IX sono sostituiti dal testo figurante nell’allegato 1 del presente regolamento; (12) nell’allegato X, la voce «Psephotus dissimilis» è sostituita dalla voce «Psephotellus dissimilis»; (13) è aggiunto l’allegato XIV, riportato nell’allegato 2 del presente regolamento.
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