Art. 1
In vigore dal 23 gen 2025
1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore elettrico ausiliario, originarie della Repubblica popolare cinese, attualmente classificate con i codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (codice TARIC 8711 60 90 10).
2. Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:
Paese d’origine
Società
Dazio compensativo definitivo
Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese
Bodo Vehicle Group Co., Ltd.
15,1 %
C382
Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd.
3,9 %
C383
Jinhua Vision Industry Co., Ltd e Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd
8,5 %
C384
Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd
17,2 %
C385
Yadea Technology Group Co., Ltd
10,7 %
C463
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato I
9,2 %
Cfr. allegato I
Società che non hanno collaborato al regolamento antisovvenzioni iniziale, ma che hanno collaborato alla parallela inchiesta antidumping iniziale, elencate nell’allegato II
17,2 %
Cfr. allegato II
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
17,2 %
C999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
4. Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping prevalente per tale produttore esportatore durante il periodo dell’inchiesta di restituzione. L’importo da rimborsare al richiedente a titolo di restituzione non può superare la differenza tra il dazio riscosso e il dazio compensativo e antidumping combinato stabilito nell’inchiesta di restituzione.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:114:oj#art-1